Con l’entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale (d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R) che si è adeguato alla normativa nazionale (estratto D.lgs.152/2006), non esistono più deroghe legate a fasce orarie o distanze dal bosco negli abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali.
Qualsiasi tipo di abbruciamento è vietato per tutto il periodo a rischio incendi
La Regione Toscana potrà stabilire di prolungare il periodo di divieto assoluto, oltre la data del 31 agosto, in base all’indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, con un’eventuale estensione del periodo di divieto che potrà essere disposta anche per singolo territorio comunale.
Accensione fuochi nei boschi
Periodo a rischio di incendio (24 giugno-31 agosto)
È vietata qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale.
La mancata osservanza dei divieti, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.