Come fare per…

  • Pagare una sanzione:

Le sanzioni possono essere pagate tramite Bollettino di conto corrente postale :

C/C 1006354219

INTESTATO A : UNIONE COMUNI GARFAGNANA- POLIZIA MUNICIPALE

CAUSALE: N. DEL VERBALE/PREAVVISO, E N. TARGA

o tramite Bonifico Bancario:

COD IBAN:   IT96 B0760113700001006354219

In alternativa, il cittadino può recarsi presso la sede di Comando della Polizia Municipale posta in via Vittorio Emanuele n. 9 di Castelnuovo di Garfagnana dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 muniti di preavviso/verbale.

  • Presentare Ricorso:

MODALITA’ DI RICORSO: Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), l’interessato può proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi (a sua scelta, con l’avvertenza che la presentazione dell’uno esclude la possibilità di proporre l’altro):

  • Entro 60 gg. dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Prefetto competente per il luogo in cui la violazione è avvenuta, da presentarsi al citato Comando di Polizia ovvero da inviarsi agli stessi con lettera raccomandata a.r.. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale. Il Prefetto, se riterrà fondato l’accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul presente verbale. (artt. 203 e 204 C.d.S.)
  • Entro 30gg. (60 gg. se il ricorrente risiede all’estero) dalla constatazione della violazione e dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Giudice di Pace competente per il luogo in cui la violazione è avvenuta. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice ovvero spedito allo stesso con lettera raccomandata a.r. (art. 204-bis C.d.S. e art. 7, D.lgs. 1.9.2011 n. 150). Ai sensi dell’art. 7, comma 13 del D.Lgs. 1.9.2011 n. 150 e dell’art. 10 del D.PR. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall’art. 2, c.212, lett. b), n. 2, L. 23.12.2009 n. 191, il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del “contributo unificato” e delle “spese forfettizzate” secondo gli importi in vigore.