Sanzioni Amministrative d’interesse per i Raccoglitori

Di seguito le principali sanzioni amministrative pecuniarie, in cui possono incorrere i raccoglitori di funghi:

da € 30,00 a € 180,00 nelle ipotesi di:

a) raccolta dei funghi senza autorizzazione;

b) raccolta con autorizzazione scaduta;

c) raccolta effettuata con autorizzazione turistica, senza riportare la data sulla stessa;

d) raccolta effettuata nelle aree autorizzate per la raccolta riservata o per la raccolta a pagamento, senza averne titolo;

e) raccolta effettuata oltre i limiti quantitativi consentiti (3 Kg. oppure 6 Kg.);

f) utilizzo di contenitori non idonei, esempio sacchetti o buste di plastica;

g) distruzione oppure danneggiamento di funghi di qualsiasi specie;

h) raccolta effettuata nelle seguenti aree:

  • giardini e terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi, salvo che ai proprietari o possessori (la pertinenza degli immobili ad uso abitativo, ove non evidente, è stabilita nella misura massima di metri cento dagli stessi);
  • nelle aree a verde pubblico;
  • per una distanza di metri venti dal margine della carreggiata delle strade pubbliche;
  • nelle aree a discarica, ancorché dimesse;
  • nelle aree industriali.

da € 10,00 a € 60,00 nelle ipotesi di:

a) raccolta effettuata senza avere con se un documento di riconoscimento;

b) raccolta effettuata senza avere con se la ricevuta del versamento degli importi delle autorizzazioni di tipo personale.

da € 5,00 a € 30,00 nelle ipotesi di:

a) per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea (cocco od ovulo) allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus (dormiente) o di Calocybe gambosa (prugnolo) con diametro del cappello inferiore a cm. 2, di Boleti (porcini) con diametro del cappello inferiore a cm. 4: questa sanzione viene applicata comunque fino ad un importo massimo di € 1000,00.

da € 50,00 a € 300,00 nelle ipotesi di:

a) raccolta effettuata in zone oppure in orari non consentiti ovvero utilizzando rastrelli, uncini od altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno od il micelio fungino o l’apparato radicale delle piante.

E’ previsto altresì il sequestro amministrativo dei funghi detenuti in violazione delle summenzionate fattispecie.