Il servizio di Polizia Locale è una struttura autonoma che, nell’ambito del territorio dei Comuni associati, svolge le seguenti funzioni:
- Funzioni previste dagli artt. 3 e 5 della Legge 7 marzo 1986, n.65;
- Funzioni previste dall’art. 2 della Legge regionale 3 aprile 2006, n. 12;
- Vigilare sulle condizioni di sicurezza e qualità di vita dei cittadini;
- Assolvere incarichi di informazione, raccolta notizie, accertamenti e rilevazione a richiesta delle autorità e degli uffici autorizzati;
- Prestare servizio d’ordine, di vigilanza, di scorta necessari per l’espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- Disimpegnare, con le prescritte modalità, i servizi di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d’onore al Gonfalone dell’Unione Comuni Garfagnana;
- Segnalare alla competente Autorità, ogni necessità ed ogni carenza che si manifestasse nell’espletamento dei servizi pubblici in genere e dei Comuni in particolare, nonché le cause di pericolo per l’incolumità pubblica;
- Eseguire la notificazione degli atti limitatamente ai casi previsti dall’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n.689 nel rispetto della procedura prevista dall’Art. 10, comma 1, della Legge 3 Agosto 1999, n. 265;
- Favorire le relazioni con i cittadini, in particolare fornendo a chiunque lo richieda notizie ed informazioni della Pubblica Amministrazione e degli altri servizi aventi carattere di pubblica utilità, anche in collaborazione con altri uffici comunali;
- Svolgere verso i cittadini ed in particolare presso le scuole, una continua ed ampia azione di informazione sulle norme che regolano le materie di competenza, con particolare riguardo all’educazione stradale, nonché al funzionamento della Polizia Locale stessa;
- Intervenire, ove nel caso, con azioni di momentaneo supporto in favore di persone con palesi difficoltà di mobilità;
- Partecipare alle attività di Polizia Forestale;
Prestare servizi a favore di privati nei casi, modalità e limiti stabiliti da apposito atto deliberativo, sempreché coesistano motivi di pubblico interesse.