Alla luce delle modifiche che la Legge regionale forestale 39/2000 ha subito negli ultimi anni, si è reso necessario approvare un nuovo Regolamento dell’Unione Comuni Garfagnana per l’organizzazione e le funzioni dell’Ufficio vincolo idrogeologico. Il Vincolo idrogeologico ha come scopo principale quello di preservare l’ambiente fisico dei versanti montani e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico. Qualsiasi attività che comporti una trasformazione d’uso nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è soggetta ad autorizzazione.
L’Ufficio vincolo idrogeologico dell’Unione Comuni Garfagnana diventa, con la Legge regionale 30/2015 e s.m.i, art.123/bis, sportello unico per l’acquisizione delle istanze di taglio e opere connesse che ricadono nelle aree di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane e nei siti della Rete Natura 2000 compresi i Siti di Importanza Regionale, compresi nello stesso, che devono essere inoltrate per via telematica all’Ente parco, che provvederà, quale ente competente, al rilascio del nulla osta o atto autorizzativo al titolare dell’istanza. Nell’ambito del Parco Nazionale dell’Appenino Tosco-Emiliano risulta invece l’Unione Comuni Garfagnana ente competente per il rilascio diretto dell’atto autorizzativo di interventi, compresi i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nello stesso, acquisito il nulla osta dall’Ente parco. Per tutti gli altri siti della rete di Natura 2000 al di fuori del territorio dei Parchi Nazionale e Regionale, le istanze e relativa modulistica di pre-valutazione o studio di incidenza, vanno presentate all’Ufficio vincolo e l’Unione Comuni Garfagnana resta ente competente per il rilascio dell’atto autorizzativo a seguito dell’acquisizione del nulla osta dal Settore Tutela della Natura e del Mare, della Regione Toscana.
Presso l’ufficio sarà possibile ritirare il tesserino di identificazione del personale delle ditte boschive, obbligatorio ai sensi dell’art.8/ter del Regolamento forestale 48/R 2003 e s.m.i. ed effettuare l’iscrizione all’elenco regionale delle ditte boschive ai sensi dell’art.8/bis Regolamento forestale 48/R 2003, indispensabile per eseguire interventi su Patrimonio Regionale Agricolo Forestale e per progetti finanziati anche solo parzialmente con contributo pubblico, sul soprassuolo di privati.
Da segnalare l’inserimento di un meccanismo di premiabilità, in merito ai depositi cauzionali previsti per interventi di taglio raso e rimboschimento, da attivare quando gli stessi vengano eseguiti da ditte boschive che abbiano dimostrato le capacità professionale di eseguire i lavori a regola d’arte, nel rispetto delle tempistiche, e delle prescrizioni dettate dall’autorizzazione rilasciata dell’Unione Comuni Garfagnana.